Art. 3
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[1]Sono esclusi dal servizio militare, e non possono far parte dell'esercito: I condannati:
- a)Alla pena dei lavori forzati per applicazione del Codice penale comune;
- b)Alla pena dell'ergastolo ed a quella della casa di forza per un tempo maggiore di dieci anni per applicazione del Codice penale toscano; I condannati:
- a)Alla pena della reclusione o della relegazione come colpevoli dei reati definiti nel libro secondo del Codice penale comune:
[2]Titolo 1, capo 1 e 2,
[3]Titolo 3, capo 2, sezione 1ª, e capo 3, seziono 7ª,
[4]Titolo 4,
[5]Titolo 7, articoli 422, 424 e 425,
[6]Titolo 8, capo 1,
[7]Titolo 9, capo 2, articoli 489 e 491,
[8]Titolo 10, capo 2;
- b)Alla pena della casa di forza per un tempo non maggiore di dieci anni, come colpevoli dei reati definiti nel libro 2 del Codice penale toscano:
[9]Titolo 1, capo 1 e 2,
[10]Titolo 3, capo 3 B, articoli 169 e 194,
[11]Titolo 5, capo 1, 2, 4, articoli 261, 262, 263 e capo 5,
[12]Titolo 6, capo 1, articoli 280, 281 e capo 2, articolo 300,
[13]Titolo 8, sezione 1ª, capo 1, e sezione 2ª, capo 1 e 3.
[14]I condannati dai Tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati possono egualmente essere esclusi da far parte dell'esercito per decisione del Ministro della Guerra.
[15]I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva