Art. 32
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Il prefetto o il sottoprefetto fa pubblicare in tutti i comuni di rispettivo circondario l'ordine della leva ed il manifesto col quale sono indicati il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno le singole operazioni della leva medesima.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva