Art. 33
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[1]Il ff. di commissario di leva procede nel capoluogo del mandamento, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal manifesto, di cui all'articolo 32, ed in pubblica adunanza, alla verificazione delle liste di leva ed all'estrazione.
[2]Un ufficiale, ed in mancanza un maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali, assiste il ff. di commissario di leve in queste operazioni alle quali debbono pure convenire i sindaci del mandamento coi rispettivi segretari comunali, gli inscritti od i loro rappresentanti.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva