Art. 39
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[1]Nei mandamenti composti di piu' comuni la sorte decide dell'ordine in cui sono chiamati all'estrazione.
[2]Gl'inscritti di ciascun comune estraggono personalmente il loro numero, ed in loro mancanza, l'estrazione e' fatta dal padre o dal sindaco.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva