Art. 41
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[1]Durante l'estrazione il ff. di commissario di leva si accerta della identita' degli estraenti.
[2]Occorrendo equivoco nell'estrazione per identita' di prenome e nome, o per altro motivo, il numero estratto appartiene al giovane che fu chiamato e non a quello che lo estrasse.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva