Art. 42
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L'operazione dell'estrazione deve compiersi in una sola seduta. Tuttavia nei mandamenti in cui per un considerevole numero d'inscritti si rendesse impossibile il compiere in una sola seduta l'operazione, se ne potranno impiegare altre consecutive, purche' a termine di ciascuna di esse l'urna sia chiusa e suggellata in presenza dell'adunanza, facendone risultare nel relativo atto verbale.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva