Art. 46
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Terminata l'estrazione il ff. di commissario di leva procede immediatamente ad un primo esame di tutti gli inscritti che vi presero parte, come pure di quelli che, sebbene non abbiano partecipato all'estrazione perche' collocati in capo di lista, sono tuttavia presenti all'operazione.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva