Art. 47
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[1]Gl'inscritti vengono chiamati ad esame secondo l'ordine numerico dell'estrazione, e sono invitati a dichiarare, sia personalmente, o sia per mezzo di chi fu ammesso a rappresentarli, i diritti che credono di avere alla riforma od alla esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria.
[2]Questi diritti, e tutti i richiami ed eccezioni per parte dei sindaci, degl'inscritti e dei loro rappresentanti, sono menzionati nella lista d'estrazione.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva