Art. 49
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I giovani chiedenti riforma per inabilita' al servizio, ai quali non sia applicabile il disposto del precedente articolo 48, sono rimandati all'esame del Consiglio, annotando sulla lista d'estrazione gli allegati motivi di riforma.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva