Art. 52
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Immediatamente dopo l'esame degli iscritti di un mandamento il facente funzioni di commissario di leva fa leggere ad alta voce la lista d'estrazione colle decisioni da lui prese in ordine a ciascun inscritto, e la sottoscrive unitamente ai sindaci dello stesso mandamento.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva