Art. 55

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[1]Le sedute dei Consigli di leva sono pubbliche, e devono intervenirvi i sindaci assistiti dai segretari comunali nell'interesse dei loro amministrati.

[2]Alle medesime sedute hanno obbligo d'intervenire nei giorni designati pel rispettivo mandamento, tutti indistintamente gli inscritti meno i riformati nel primo esame dal facente funzioni di commissario di leva, e i non intervenuti si hanno per renitenti giusta l'articolo 157.

Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art55 · fonte su Normattiva