Art. 57
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Il Consiglio procede poscia all'esame individuale definitivo degli iscritti secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista d'estrazione; pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dagli articoli 3 e 4; delibera sulla idoneita' al servizio militare di tutti gli altri, e nei casi specificati dalla presente legge li dichiara o riformati o rivedibili, li assegna alla 3ª categoria, o li ammette alla surrogazione di fratello.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva