Art. 59
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Gli inscritti che non sono esclusi, riformati, dichiarati rivedibili, sono tutti, dopo l'esame definitivo, immediatamente arruolati al servizio militare, ed il Consiglio, in base alla progressione dei numeri avuti in sorte nell'estrazione, ed ai diritti alla esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, determina quali di essi debbano far parte del contingente di 1ª categoria di ogni mandamento, quali essere ascritti alla 2ª e quali assegnati alla 3ª.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva