Art. 63

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Allora quando gli inscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento, porgano richiami ai magistrati ordinari sulla legalita' del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di eta', di diritti civili o di figliazione, si sospenderanno a loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione del giudizio.

Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art63 · fonte su Normattiva