Art. 63
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Allora quando gli inscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento, porgano richiami ai magistrati ordinari sulla legalita' del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di eta', di diritti civili o di figliazione, si sospenderanno a loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione del giudizio.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva