Art. 65
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Le quistioni di cui nel precedente articolo 63 sono giudicate sommariamente in via d'urgenza, dal Tribunale del circondario in cui siede il Consiglio di leva, in contradditorio del prefetto o sottoprefetto, salvo rispettivamente l'appello, e salvo pure il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunciata in grado d'appello.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva