Art. 68

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[1]((E' in facolta' del Governo di supplire in ogni leva, e per mandamento, gli uomini della 1ª categoria stati riformati sotto le armi, e quelli che abbiano fatto passaggio alla 3ª categoria per l'articolo 96, ovvero in seguito a ricorso contro le decisioni dei Consigli di leva siano stati trasferiti alla 3ª categoria.

[2]Per ripianare i vuoti che nei casi anzidetti si verificheranno nel contingente di 1ª categoria, saranno trasferiti alla categoria stessa altrettanti uomini della 2ª categoria giusta la progressione dei numeri loro toccati in sorte)).

Testo vigente dal 18 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art68 · fonte su Normattiva