Art. 74
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((Chiusa la sessione dei consigli di leva per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti, ed intervenuto che sia il Regio decreto di cui all'articolo 9, i prefetti ed i sotto-prefetti addiverranno al sub-riparto del contingente di 1ª categoria, a senso del successivo articolo 10, procederanno d'accordo coi comandanti dei distretti militari alla sistemazione del contingente stesso)).
Testo vigente dal 18 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva