Art. 8

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[1]Il contingente di 1ª categoria che ciascuna leva deve somministrare all'esercito e' determinato con legge.

[2]Gli inscritti idonei alle armi che sopravanzino al contingente di 1ª categoria e che non abbiano diritto all'assegnazione alla 3ª, costituiscono la 2ª categoria, la quale potra' essere divisa in due parti.

[3]In questo caso il contingente della prima parte della 2ª categoria d'ogni classe sara' fissato con decreto Reale.

Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art8 · fonte su Normattiva