Art. 81
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Gli inscritti residenti all'estero ed alla distanza di oltre seicento chilometri dal capoluogo del circondario a cui appartengono, facendone domanda al prefetto o sottoprefetto tra il tempo della chiamata alla leva e quello fissato per la prima seduta ordinaria del Consiglio, possono essere autorizzati dal Ministro della Guerra a far valere i loro diritti a riforma innanzi alla Regia Legazione od ai Regi Consolati piu' vicini.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva