Art. 90
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Sono anche ammessi ad invocare il diritto di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria: I capi di lista rimandati alla prima ventura leva pei motivi espressi negli articoli 78 e 80; Gli ommessi e gli aggiunti, di cui all'articolo 28, purche' il diritto all'esenzione loro competesse al tempo della chiamata della loro classe.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva