Art. 95
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Il militare di 2ª categoria non procaccia al fratello diritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, ma egli stesso, in tempo di pace, fa passaggio alla 3ª tostoche' il fratello arruolato nella 1ª o nella 2ª categoria sia definitivamente riconosciuto idoneo al militare servizio, o al corpo, o nel modo stabilito dal regolamento.
[2]In questo caso il passaggio alla 3ª categoria da lui ottenuto equivale all'assegnazione alla categoria stessa per l'applicazione dell'art. 87.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva