Art. 97
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]L'esercizio del diritto derivante dagli articoli 95 e 96 della legge e' sospeso per i militari in congedo illimitato quando la rispettiva classe sia chiamata sotto le armi sia per esercitazioni che per qualunque altra causa.
[2]Sono esclusi dall'ottenere il passaggio alla 3ª categoria, di cui all'articolo 96, i militari che risultino nelle circostanze definite dall'articola 100.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva