Art. 99

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[1]L'inscritto puo' farsi surrogare, prima di essere arruolato o posteriormente all'arruolamento, dal proprio fratello.

[2]La surrogazione ha luogo nel primo caso innanzi al Consiglio di leva, e nel secondo davanti al Consiglio di amministrazione del corpo.

[3]La facolta' di farsi surrogare posteriormente allo arruolamento puo' essere sospesa dal Ministro della Guerra per disposizione generale.

Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art99 · fonte su Normattiva