Art. 99
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[1]L'inscritto puo' farsi surrogare, prima di essere arruolato o posteriormente all'arruolamento, dal proprio fratello.
[2]La surrogazione ha luogo nel primo caso innanzi al Consiglio di leva, e nel secondo davanti al Consiglio di amministrazione del corpo.
[3]La facolta' di farsi surrogare posteriormente allo arruolamento puo' essere sospesa dal Ministro della Guerra per disposizione generale.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva