Art. 34
[1]Il vitto e l'alloggio dell'emigrante munito di biglietto di terza classe, giunto al porto d'imbarco, sono a carico del vettore dal mezzodi' del giorno anteriore a quello stabilito per la partenza nel biglietto, fino al giorno in cui la partenza avvenga, qualunque sia la causa del ritardo.
[2]L'emigrante fornito di biglietto di terza classe, al quale sia annunziato il ritardo quando gia' fu fornito di biglietto, e non abbia ancora lasciato il proprio domicilio, avra' diritto a un'indennita' di due lire al giorno se ha fissato il posto intero, e in proporzione se ha fissato il mezzo posto o un quarto di posto, fino a tutta l'antivigilia del giorno in cui avvenga la partenza.
[3]Se il ritardo superi i dieci giorni, l'emigrante potra' rinunziare al viaggio, ricuperare il nolo se lo pago', e chiedere all'ispettore dell'emigrazione competente il risarcimento dei danni ove ne sia il caso.
[4]Se l'emigrante dovesse far sosta, per fatto della nave o per ragione di quarantena, in un porto intermedio del viaggio, le spese di vitto, e, se occorre, di alloggio saranno sopportate dal vettore; il quale, in caso di naufragio o di inabilita' del piroscafo a proseguire o di fermata, dovuta ad avaria, che ecceda i quindici giorni, sara' tenuto a mandare altro piroscafo adatto a ricevere gli emigranti e a trasportarli a destinazione. In caso contrario il ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio superiore della emigrazione, si varra' della cauzione per provvedere.
[5]E' nullo il patto per cui l'emigrante rinunzi alle indennita' stabilite dal presente articolo.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti