Art. 65

[1]Il Fondo per l'emigrazione e' costituito dalle tasse, dalle pene pecuniarie e dagli altri redditi o proventi, che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti dell'emigrazione.

[2]Il Fondo predetto e' amministrato dal commissario generale dell'emigrazione ed e' messo sotto la vigilanza di una Commissione permanente composta di tre senatori e tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascuna sessione. Essi continueranno a far parte della Commissione anche nello intervallo tra le legislature e le sessioni. La Commissione pubblichera' ogni anno una relazione, che sara' presentata al Parlamento dal ministro degli affari esteri.

[3]Il Fondo sara' investito in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese pel servizio dell'emigrazione.

[4]La parte a cio' destinata e' tenuta dalla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari e calcolato a tenore dell'art. 44 del regolamento 9 dicembre 1876, n. 2802.

[5]I prelevamenti da questo conto corrente sono disposti dal commissario generale, e sono assegnati esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione tanto all'interno che all'estero.

[6]Il bilancio del Fondo per l'emigrazione verra' presentato ogni anno dal ministro degli affari esteri al Parlamento, che lo esamina e lo vota separatamente.

[7]Alla gestione di questo bilancio sono estese, nei modi che saranno determinati dal regolamento, le disposizioni vigenti sull'amministrazione e contabilita' dello Stato e quelle sulla vigilanza, sul controllo e sulla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.

[8]6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 18 giugno 1927, n. 1036

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Il Regio Decreto 18 giugno 1927, n. 1036 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I proventi e le tasse di qualsiasi natura, le multe, le ammende, i rimborsi ed i concorsi stabiliti dal testo unico dei provvedimenti sulla emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n, 2205, e dalle successive disposizioni, sono devoluti allo Stato. Sono parimenti devolute allo Stato tutte le attivita' e le passivita', patrimoniali e finanziarie, pertinenti al fondo per l'emigrazione, restando contemporaneamente soppresso il conto corrente istituito con la Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 65 del succitato testo unico di legge".

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205~art65 · fonte su Normattiva