Art. 1
[1]LEGGE SULL'EMIGRAZIONE.
[2]Art. 1
[3]((E' istituito presso il Ministero degli affari esteri un Commissariato generale al quale e' attribuita la competenza per tutto cio' che si riferisce alla emigrazione e nel quale sono concentrati i servizi ad essa attinenti.
[4]Il Commissariato generale dell'emigrazione fa parte integrante dei Ministero degli affari esteri; e' composto di un Commissario generale, di tre Commissari, di cui uno puo' ricevere le funzioni ed il titolo di vice commissario generale e del personale necessario per i servizi all'interno e all'estero, ad esso devoluti)).
[5]Il Commissario generale e' nominato con decreto reale su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei ministri, ed e' scelto tra gli impiegati superiori del Commissariato o di una delle Amministrazioni dello Stato.
[6]I commissari sono nominati, per incarico temporaneo, con decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, e sono scelti tra gli impiegati superiori del Commissariato o, eccezionalmente, tra gli impiegati di altre Amministrazioni aventi grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione od a questo equiparato.
[7]Le norme relative alle nomine e alle promozioni degli impiegati addetti al Commissariato ed all'assunzione di personale avventizio per lavori straordinari sono stabilite dal regolamento.
[8]Agli impiegati del Commissariato si applicano le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti