Art. 66
[1]Le spese per il Commissariato generale dell'emigrazione e per i servizi ad esso attinenti gravano sul bilancio del Fondo per l'emigrazione.
[2]Il ruolo organico del personale addetto ai servizi dell'interno e dell'estero dipendenti dal Commissariato dell'emigrazione e' stabilito come segue:
[3]Cariche direttive: un commissario generale, con indennita' di carica nella misura prevista dall'art. 14, secondo capoverso, della legge 29 giugno 1907, n. 298; tre commissari con l'indennita' di carica da stabilirsi con decreto Reale.
[4]Carriera tecnica ed amministrativa: due consiglieri superiori dell'emigrazione con lo stipendio di L. 10.000; sei consiglieri di lª classe a L. 8000; otto consiglieri di seconda classe a L. 7000; otto consiglieri aggiunti di prima classe a L. 6000; sei consiglieri aggiunti di seconda classe a L. 5000; sei primi segretari di prima classe a L. 4500; sei primi segretari di seconda classe a L. 4000; quattro segretari di prima classe a L. 3500; quattro segretari di seconda classe a L. 3000; quattro segretari di terza classe a L. 2500; due segretari di quarta classe a L. 2000.
[5]Carriera di ragioneria: un capo ragioniere con lo stipendio di L. 7000; due capi sezione di prima classe a L. 6000; due capi sezione di seconda classe a L. 5000; tre primi ragionieri di prima classe a L. 4500; tre primi ragionieri di seconda classe a L. 4000; tre ragionieri di prima classe a L. 3500; tre ragionieri di seconda classe a L. 3000; due ragionieri di terza classe a L. 2500; un ragioniere di quarta classe a L. 2000.
[6]Carriera d'ordine: tre archivisti capi a L. 4000; sei archivisti di prima classe a L. 3500; otto archivisti di seconda classe a L. 3000; otto applicati di prima classe a L. 2500; otto applicati di seconda classe a L. 2000; sei applicati di terza classe a L. l500.
[7]Personale subalterno: due commessi ed uscieri capi di prima classe a L. 2000; quattro commessi ed uscieri capi di seconda classe a L. 1800; sei uscieri di prima classe a L. 1600; otto uscieri di seconda classe a L. 1400; cinque inservienti a L. 1200.
[8]L'impiegato di ruolo del Commissariato, che a norma dell'articolo primo della legge, sia nominato commissario generale, e' collocato in «posto speciale» fuori ruolo, con lo stipendio uguale a quello di ministro plenipotenziario di prima classe.
[9]Agli stipendi stabiliti nel presente articolo sono applicabili le disposizioni del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, e del R. decreto 13 luglio 1919, n. 1345.
[10]Il regolamento stabilira' le norme per la nomina e la retribuzione del personale tecnico che si rendesse necessario per disimpegnare attribuzioni speciali di assistenza degli emigranti presso gli uffici dipendenti dal Commissariato all'interno o all'estero.
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 26 giugno 1924, n. 1603, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La classificazione per gradi, la composizione dei ruoli e la Misura degli stipendi del personale appartenente all'amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione, sono stabilite in conformita' delle tabelle annesse al presente decreto e firmate d'ordine Nostro dal Ministro per gli affari esteri".
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti