Art. 67
Gli ispettori dell'emigrazione, i Regi commissari e gli altri funzionari del Commissariato generale dell'emigrazione sono equiparati agli ufficiali di polizia giudiziaria per gli atti riguardanti le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti