Art. 68
[1]Saranno puniti:
- a)con l'arresto fino a sei mesi e con ammenda da lire cento a lire mille coloro che provochino o favoriscano l'emigrazione di una o piu' persone che non si trovino nelle condizioni volute dalle leggi e dai regolamenti, e contro il divieto posto dal ministro degli affari esteri in forza dell'art. 9, ultimo capoverso;
- b)con ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento i contravventori all'art. 9;
- c)con l'arresto fino a tre mesi e con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori alla prima parte dell'art. 18;
- d)con ammenda da lire cento a lire mille il vettore che intrometta tra se' e l'emigrante altri mediatori che non siano i propri rappresentanti debitamente riconosciuti; e con la stessa pena il vettore o il suo rappresentante che facciano figurare come emigranti spontanei, viaggianti con danaro proprio, persone che abbiano invece il nolo pagato, in tutto o in parte, da Governi esteri o da private imprese; e, in caso di recidiva, con ammenda da lire duecento a lire duemila;
- e)con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori all'ultimo capoverso dell'art. 22, i quali dal ministro degli affari esteri potranno essere esclusi temporaneamente o perpetuamente dai servizi di emigrazione, senza pregiudizio della responsabilita' in cui il rappresentante possa essere incorso verso il vettore o verso i vettori che lo hanno nominato;
- f)con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a lire duemila i contravventori all'art. 28;
- g)con l'ammenda da lire duecento a lire duemila, per ogni giorno di ritardo, il capitano del piroscafo che, salvo casi di forza maggiore, riconosciuti dal Ministero della marina, ecceda nel viaggio di andata o di ritorno (compresi gli scali), il numero dei giorni indicato nel biglietto;
- h)con l'ammenda da lire duecento a lire duemila per ogni emigrante sbarcato, e nei casi piu' gravi con l'arresto fino a due mesi, il capitano che, salvo casi di forza maggiore, sbarchi uno o piu' emigranti, in viaggio di andata o di ritorno, in porti diversi da quelli indicati nei rispettivi porti d'imbarco, senza il loro consenso dichiarato per iscritto al Regio commissario;
- i)con l'ammenda da lire cento a lire mille per ogni emigrante che sia stato arruolato o inviato al porto d'imbarco senza il rilascio del biglietto d'imbarco, il quale non potra' sostituirsi con documento;
- l)con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento per ogni biglietto d'imbarco, irregolarmente emesso, che non contenga tutte le indicazioni prescritte o le contenga in modo sostanzialmente inesatto o che sia variato dopo la sua emissione senza che il vettore sia stato autorizzato dal Commissariato, o che sia intervenuto espresso consenso dell'emigrante;
- m)con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento e con l'arresto fino a due mesi, chiunque sia colto in possesso di passaporti ad altri rilasciati, pei quali non giustifichi l'attuale possesso medesimo: salva la disposizione dell'art. 286 Codice penale;
- n)con l'ammenda da lire cento a lire mille le altre contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sull'emigrazione, sia che trattisi di vettori, di loro rappresentanti, d'imprese, di agenzie di affari, o di altri privati, non compresi, in questi, gli emigranti.
[2]Le pene pecuniarie per le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione sono attribuite al Fondo per l'emigrazione.
[3]Del pagamento delle ammende cui siano condannati capitani, rappresentanti e dipendenti in genere dei vettori, rispondono questi con la loro cauzione.
[4]Qualora il vettore sia una compagnia di navigazione, le pene stabilite dalla presente legge contro il vettore si applicheranno a coloro che abbiano agito come rappresentanti della compagnia.
[5]Copia delle ordinanze e delle sentenze per i reati previsti dalla legge sara' trasmessa al Commissariato dell'emigrazione per i provvedimenti di sua competenza.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti