Art. 1199 c.nav. — Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi
[1]Il comandante, che imbarca sulla nave o sull'aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 193, 816 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.59
[2]Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici, sostanze esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose per la nave, per l'aeromobile, per il carico o per le persone, e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire trecento a tremila. Se il fatto e' commesso da un componente dell'equipaggio, la pena non e' inferiore a un mese o a lire cinquecento.59 ((Nei casi previsti dai commi precedenti non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
[3]Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e' previsto come reato da altre disposizioni di legge.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507
59Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 5, lettere a) e b)) che: - "nel primo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire centomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni"." - "nel secondo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila. Se il fatto e' commesso da un componente dell'equipaggio, la pena non e' inferiore a un mese o a lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il fatto e' commesso da un componente dell'equipaggio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni"."
Testo vigente dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 65 su Normattiva