Art. 71

I ricorsi pendenti davanti alle Commissioni arbitrali istituite con la legge 31 gennaio 1901 n. 23 e davanti a quelle istituite con la legge 2 agosto 1913, n. 1075 alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge 29 agosto 1918, n. 1379 sono deferiti alla cognizione degli Ispettori dell'emigrazione, secondo le norme degli art. 37 e 52 della presente legge, o, della Commissione centrale, se in grado di appello, a meno che non fossero gia' in stato di decisione, nel qual caso le Commissioni predette continueranno a funzionare finche' la decisione non sia pronunciata.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205~art71 · fonte su Normattiva