Art. 42
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 33, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 5
((Contro le decisioni della Commissione elettorale circondariale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale competente possono proporre impugnativa davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.)) 21 Analoga azione puo' essere promossa per falsa o erronea rettificazione delle liste elettorali, fatta a norma dell'art. 30, secondo comma. ((Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) 21
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
21Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso." Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Testo vigente dal 6 ottobre 2011, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva