Art. 9
[1]L'emigrazione e' libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente.
[2]Gli iscritti di leva che abbiano compiuto o che compiano nell'anno il 18° anno di eta', gli iscritti di leva marittimi e militari del corpo R. equipaggi potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso, i primi dal prefetto o dal sottoprefetto, i secondi dal capitano di porto e gli ultimi dal comandante del porto.
[3]I militari di prima categoria dell'esercito, che non abbiano compiuto il 28° anno di eta', potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso dal comandante del distretto, al quale dovranno provare di trovarsi in una delle condizioni che saranno specificate dal regolamento.
[4]E' libera l'emigrazione dei militari di terza categoria, appartenenti all'esercito e alla marina.
[5]E' pure libera l'emigrazione dei militari di prima categoria appartenenti all'esercito, che abbiano compiuto il 28° anno di eta'; ma sino a quando non abbiano compiuto il 32° anno, essi debbono notificare la loro presenza al comandante del distretto. Questa notificazione sara' fatta in carta libera e senza spesa, nel modo che sara' stabilito dal regolamento.
[6]La facolta' di emigrare consentita ai militari dai precedenti capoversi potra' essere, in casi eccezionali, temporaneamente sospesa con decreto reale, su proposta dei ministri della guerra e della marina.
[7]Il ministro degli affari esteri, d'accordo col ministro dell'interno, potra' sospendere l'emigrazione verso una determinata regione, per motivi d'ordine pubblico, o quando possano correre grave pericolo la vita, la liberta', gli averi degli emigranti, o quando lo richieda la tutela degli interessi economici o morali degli emigranti.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti