Art. 240Altri documenti per l'iscrizione

I richiedenti l'immatricolazione devono altresi' produrre:

  • 1)certificato d'iscrizione nelle liste di leva di terra e nulla osta all'imbarco rilasciato dal competente commissario di leva per coloro che presentino la domanda nell'anno in cui compiono il diciottesimo anno di eta'; ovvero certificato d'esito di leva per coloro che abbiano gia' concorso alla leva, ovvero estratto della matricola militare per coloro che abbiano prestato servizio militare; in quest'ultimo caso, se abbiano prestato servizio nell'esercito, nulla osta del distretto militare;
  • 2)fotografia autenticata dall'autorita' comunale;
  • 3)eventuali documenti professionali. Per gli allievi degli istituti di educazione marinara, deve essere prodotto un certificato di frequenza rilasciato dal capo dell'istituto. I militari della marina militare che chiedono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare non oltre tre mesi dalla data del congedo, possono produrre in sostituzione dei documenti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo, un estratto della matricola militare. Il possesso dei requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 238 puo' risultare da annotazione apposta sull'estratto matricolare dall'autorita' militare marittima che lo rilascia. Qualora il militare sia inviato in congedo per riforma o per malattia comunque contratta, devono essere esibiti i certificati di cui al n. 3 del precedente articolo.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art240 · fonte su Normattiva