Art. 1
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[1]REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 30 dicembre 1888 n. 5866 (serie 3ª), sull'emigrazione (Testo unico).
[2]Art. 1.
[3]I passaporti agli emigranti verso un paese transmarino non saranno conceduti, quando non sia dimostrato assicurato l'imbarco degli emigranti stessi.
Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva