Art. 1

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[1]REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 30 dicembre 1888 n. 5866 (serie 3ª), sull'emigrazione (Testo unico).

[2]Art. 1.

[3]I passaporti agli emigranti verso un paese transmarino non saranno conceduti, quando non sia dimostrato assicurato l'imbarco degli emigranti stessi.

Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-21;39~art1 · fonte su Normattiva