Art. 11

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E' vietato all'agente di procurare la partenza o l'imbarco a minori destinati presumibilmente a mestieri girovaghi in contravvenzione alla legge 21 dicembre 1873, oppure a fine di prostituzione.

Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-21;39~art11 · fonte su Normattiva