Art. 11
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E' vietato all'agente di procurare la partenza o l'imbarco a minori destinati presumibilmente a mestieri girovaghi in contravvenzione alla legge 21 dicembre 1873, oppure a fine di prostituzione.
Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva