Art. 13
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L'agente e' tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni che il Ministero sara' per dare a tutela dei nostri emigranti in dipendenza di disposizioni adottai dai governi degli Stati, ai quali l'emigrazione e' diretta.
Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva