Art. 14
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[1]La notificazione della nomina di un subagente sara' accompagnata da tutti i certificati enumerati all'art. 5 del regolamento.
[2]Nella licenza, che sara' fatta secondo il modello allegato al presente regolamento, e' determinato il territorio entro il quale il subagente e' autorizzato ad operare.
[3]Il Prefetto dara' notizia al Ministero di tutte le licenze di subagente che egli rilascera'.
Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva