Art. 16
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892. Leggi il testo vigente →
L'agente e, per suo conto e sotto la sua responsabilita', il subagente, hanno la facolta' di fare tutte le pratiche necessarie per il rilascio dei nulla osta e dei passaporti agli emigranti; ma non possono chiedere ne' accettare da questi ultimi o da altri per essi alcun compenso, salvo il rimborso delle tasse di bollo.
Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva