Art. 16

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892. Leggi il testo vigente →

L'agente e, per suo conto e sotto la sua responsabilita', il subagente, hanno la facolta' di fare tutte le pratiche necessarie per il rilascio dei nulla osta e dei passaporti agli emigranti; ma non possono chiedere ne' accettare da questi ultimi o da altri per essi alcun compenso, salvo il rimborso delle tasse di bollo.

Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-21;39~art16 · fonte su Normattiva