Art. 17
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Prima di procedere all'arruolamento di emigranti, preveduto all'articolo 11 della legge, l'agente o subagente dovra', per mezzo del Prefetto, darne avviso al Ministero, enunciando il paese, l'impresa o lo scopo per cui e' fatto, e rimettendogli copia dei patti o del contratto d'arruolamento.
Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva