Art. 18

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Qualora nel passaporto l'autorita' che lo rilascia, dichiari che «il viaggiatore non emigra», i funzionari di pubblica sicurezza, le autorita' marittime, gli armatori, o noleggiatori, i comandanti di navi, non richiederanno al viaggiatore alcun contratto con agente di emigrazione, ne' certificato di assicurato imbarco.

Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-21;39~art18 · fonte su Normattiva