Art. 18
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Qualora nel passaporto l'autorita' che lo rilascia, dichiari che «il viaggiatore non emigra», i funzionari di pubblica sicurezza, le autorita' marittime, gli armatori, o noleggiatori, i comandanti di navi, non richiederanno al viaggiatore alcun contratto con agente di emigrazione, ne' certificato di assicurato imbarco.
Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva