Art. 19
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L'agente o subagente sara' tenuto ad accompagnare o a far accompagnare da un incaricato gli emigranti al porto d'imbarco per averne cura sino alla loro partenza, oppure a delegare all'uopo un incaricato residente nel luogo d'imbarco.
Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva