Art. 19

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892. Leggi il testo vigente →

L'agente o subagente sara' tenuto ad accompagnare o a far accompagnare da un incaricato gli emigranti al porto d'imbarco per averne cura sino alla loro partenza, oppure a delegare all'uopo un incaricato residente nel luogo d'imbarco.

Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-21;39~art19 · fonte su Normattiva