Art. 2
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S'intende equivalere al certificato di assicurato imbarco, purche' sia munito del visto dell'autorita' di pubblica sicurezza del porto di partenza, il contratto di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1888 n. 5866.
Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva