Art. 20
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Della Commissione visitatrice delle navi, istituita coll'art. 578 del regolamento 20 novembre 1879, fara' parte un ispettore di pubblica sicurezza od un altro ufficiale di pubblica sicurezza nei porti in cui non e' un ispettore.
Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva