Art. 21
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Il funzionario di pubblica sicurezza, membro della Commissione visitatrice delle navi, dovra', durante la visita e concorrendo all'esecuzione dell'incarico deferito alla Commissione, ricevere i reclami degli emigranti contro gli agenti e i subagenti, e vegliare all'osservanza della legge e del regolamento sulla emigrazione.
Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva