Art. 23
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Quando il viaggio non debba farsi direttamente e il trasbordo di cui al comma e dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1888 debba seguire in porto estero, nel contratto l'agente dovra' espressamente dichiarare ch'egli garantisce anche sull'altro trasporto l'osservanza delle condizioni pattuite nel contratto medesimo e prescritte dalla legge italiana suddetta.
Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva