Art. 24
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L'agente non potra' pattuire, a norma dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1888, il trasbordo in porto estero, se la partenza non sia avvenuta da un porto del regno, e se manchi il contratto in triplo originale, e se non sia stato depositato uno dei tre esemplari insieme dichiarazione analoga a quella indicata nel precedente articolo di questo regolamento, presso il capitano del porto di partenza.
Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva