Art. 25
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892. Leggi il testo vigente →
A tergo o al margine di ogni contratto fra l'agente e l'emigrante dovranno essere stampati gli articoli 14, 15, 16, 17 della legge 30 dicembre 1888 e gli articoli 23 e 24 del presente regolamento.
Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva