Art. 27
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In caso di condanna dell'agente al risarcimento dei danni, la Commissione d'arbitri dovra' mettere a carico di lui le anticipazioni fatte d'urgenza dal Governo egli emigranti per soccorsi resi necessari da sua colpa.
Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva