Art. 28
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L'autorita' di pubblica sicurezza del porto di partenza e quella delle stazioni di confine, sono tenute a vigilare che non emigrino minori destinati al commercio girovago, in contravvenzione alla legge 21 dicembre 1873, od alla prostituzione; ed a disporre il rimpatrio dei medesimi ove il sospetto riesca fondato, e chi li accompagna non presenti carte od altre prove sufficienti ad escluderlo.
Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva