Art. 28

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892. Leggi il testo vigente →

L'autorita' di pubblica sicurezza del porto di partenza e quella delle stazioni di confine, sono tenute a vigilare che non emigrino minori destinati al commercio girovago, in contravvenzione alla legge 21 dicembre 1873, od alla prostituzione; ed a disporre il rimpatrio dei medesimi ove il sospetto riesca fondato, e chi li accompagna non presenti carte od altre prove sufficienti ad escluderlo.

Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-21;39~art28 · fonte su Normattiva